Riassumiamo l'art. 40 del D.Lgs 151/2001:
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
In pratica la lettera circolare del Ministero del Lavoro, riconosce nella fattispecie di"madre non lavoratrice dipendente"anche la mamma CASALINGA, in quanto individua il padre lavoratore beneficiario dei permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.
Alla luce di queste nuove precisazioni, anche il papà ha diritto a fruire del permessi di ALLATTAMENTO anche nell'ipotesi in cui la mamma svolga lavoro CASALINGO.
Riferimenti: Lettera Circolare B/2009 Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali.