Il Jobs Act ha introdotto delle novità in merito all'usufruizione del Congedo parentale con decorrenza 25 giugno 2015 per cercare di conciliare maggiormente la vita famigliare con il lavoro. Vediamo assieme cosa è cambiato, tempistiche e modalità.
Il Congedo Parentale, ex maternità facoltativa, potrà essere richiesto sino al 12° anno di vista del bambino. Prima il limite era sino al compimento del 8° anno.
Novità anche dal punto di vita economico: se il congedo viene usufruito sino al 6° anno di età del bambino sarà retribuito al 30%, ma questo solo sino al 31.12.2015.
Dal 6° anno di vita sino al 12° non è prevista retribuzione salvo i casi in cui il vostro reddito è particolarmente basso (pari a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria – per l'anno 2015 euro 16.327,68).
Inoltre sono ridotti i tempi di comunicazione per la scelta della modalità di fruizione del congedo parentale: il datore di lavoro dovrà essere informato con un preavviso di almeno cinque giorni (non più quindici).
Il decreto introduce la possibilità di usufruire del congedo parentale a ore, calcolando la metà dell'orario giornalero effettuato nelle ultime 4 settimane di lavoro.
Fonte normativa: Decreto Legislativo 80/2015