L’INPS, con la circolare 189 del 17/12/2021, ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo dei congedo parentali Covid-19, da utilizzare a partire dal 22 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021
Il “Congedo parentale Covid-19” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata.
Quando può essere utilizzato il congedo?
- Per Figli disabili, senza distinzione di età, spetta un indennità del 50% e può essere usufruito in modalità giornaliera o orari:in caso di figli disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L. 104/92, il congedo è riconosciuto indipendentemente dall’età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.
- Per figli di età < 14 anni, spetta un indennità del 50% e può essere usufruito in modalità giornaliera o orari fino al 31/12/2021 i dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, possono astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell'infezione da Covid-19 e alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.
- Per f figli di età > 14 anni e per i figli di età figli < 16 anni : assenza non retriubuita :I genitori di figli conviventi di età fra 14 e 16 anni, alternativamente all'altro, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Maggiori dettagli sul stito INPS link :https://www.inps.it/news/congedo-parentale-sars-cov-2-modalita-di-fruizione