Una delle domande che ci rivolgono i nostri navigatori riguardano gli assegni di maternità.Gli assegni di maternità sono sostegni economici per le madri che mettono al mondo dei figli e che non hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità.Innanzitutto dobbiamo distinguere gli Assegni di maternità dello STATO da quelli dei Comuni.
Assegni di Maternità dello STATO:
Gli assegni di maternità dello Stato sono erogati alle madri, italiane o straniere regolarmente soggiornanti in Italia, per tutti i bambini residenti in Italia e nati, adottati o presi in affidamento nell'anno in corso. Se, per qualche motivo, la madre non è presente nella famiglia (abbandono del figlio, separazione, ecc.), l'assegno spetta al padre.
Rivolto alle madri lavoratrici che non hanno diritto ad altri trattamenti di maternità: lavoratrici o ex-lavoratrici che hanno almeno 3 mesi di contributi nel periodo compreso tra i nove e i diciotto mesi prima del parto, e madri che hanno lavorato per almeno 3 mesi negli ultimi 9 mesi;
La domanda, in carta semplice, deve essere presentata alla sede territoriale dell'Inps entro sei mesi dalla nascita del figlio. Alla domanda deve essere allegata la documentazione che dimostri il possesso di requisiti che danno diritto alla concessione dell'assegno, l'eventuale presenza di altri trattamenti economici o previdenziali di maternità, l'eventuale richiesta dell'assegno di maternità erogato dal comune. L'assegno verrà erogato entro 120 giorni dalla richiesta e non è cumulabile con quello del Comune, ma è compatibile con altre forme di sostegno, quali ad esempio gli assegni per il nucleo familiari.
L'importo dell’assegno, per le nascite avvenute nel 2013 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2013, è pari di 2.059,43 euro, erogato in un'unica rata.
Modulo per la richiesta agli assegni dello stato: Modello Sr28 (sito INPS)
Assegni di maternità dei Comuni
Chi non ha i requisiti sufficienti per chiedere gli assegni di maternità dello Stato e che non ha nessuna copertura previdenziale può chiedere un contributo economico al Comune.
Per le nascite avvenute nel 2013, l'importo è di 334,53 euro mensili, per 5 mensilità (per un totale di 1.672,65 euro l'anno).
Il diritto all'assegno è subordinato a limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre specifiche condizioni, considerate attraverso dei parametri, l'Indicatore della Situazione Economica (Ise), e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee). Come valore indicativo per l'anno 2011, il reddito annuo di una famiglia di tre persone non deve superare 32.967,39 euro. Il proprio Ise ed Isee può essere richiesto agli uffici comunali o ai Centri di Assistenza Fiscale.
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza entro sei mesi dalla data del parto. Al modulo della domanda, disponibile presso gli uffici comunali, va allegato l'attestazione dell'Isee e, se si è cittadini stranieri, la fotocopia della carta di soggiorno propria e del figlio/a o la fotocopia della ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio della carta di soggiorno, rilascata dalla Questura.
Questo sussidio economico è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare, con quello per famiglie con tre figli minori e con le altre indennità erogate dall'Inps e dagli Enti locali.