Destinazione del Tfr maturando dal 1° gennaio 2007

 

 

 

 

 

 

 

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In vista dell’anticipo dell’entrata in vigore della legge di riforma del sistema di previdenza complementare, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente dovrà scegliere sulla destinazione del suo TFR maturando.

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà erogato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La scelta del lavoratore dipende essenzialmente dalla data di prima occupazione (ossia quando ha cominciato il suo primo rapporto di lavoro, come risulta dal libretto di lavoro).

Di seguito riassumiamo le diverse possibilità:

Per i lavoratori con prima occupazione successiva  al 28 aprile 1993, non  iscritti a forme di previdenza complementare:

Modalità Esplicite:

 

-          è possibile destinare  il Tfr maturando a una forma di previdenza complementare

-          è possibile mantenere il Tfr maturando in azienda. In tal caso, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato ( Fondo Inps)

 

Modalità tacite:

-          la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l’automatico trasferimento del Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva, ovvero Fondo previsto dal CCNL

 

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 già iscritti a una forma pensionistica complementare al 31.12.06 :

Modalità Esplicite:

-          è possibile conferire il Tfr maturando al fondo di previdenza complementare di precedente iscrizione nella stessa quota versata antecedentemente al 1.1.07 e mantenere in azienda la restante quota. In tal caso, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato ( Fondo Inps)

-          è possibile conferire l’intero Tfr maturando al fondo di previdenza complementare di precedente iscrizione

 

Modalità tacite:

 

-          la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l’automatico trasferimento del Tfr maturando al medesimo fondo cui il lavoratore è già iscritto.

 

Lavoratori non iscritti a una forma pensionistica complementare al 31.12.2006

Modalità Esplicite:

-          destinare il Tfr maturando  a una forma pensionistica complementare in misura non inferiore al 50% con la possibilità di incrementare detto versamento sino al 100%. Ciò determina l’adesione al Fondo, ma non comporta l’obbligo di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro

-          mantenere il Tfr maturando in azienda, in tal caso verrà trasferito al Fondo Inps

 

Modalità Tacite:

-          la mancata scelta, nel prescritto periodo di 6 mesi, determinerà l’automatico trasferimento del Tfr maturando alla forma pensionistica collettiva, ovvero Fondo previsto dal CCNL

 

 

 

Alcune precisazioni

 

FONDI CHIUSI

Sono i fondi previsti dalla contrattazione collettiva o da regolamenti aziendali

FONDI APERTI

Sono istituiti dalle banche, assicurazioni, società di intermediazione immobiliare società di risparmio.Alla data del 8 gennaio 2007 sono stati accreditati n. 155 Fondi Aperti.

CONTRIBUZIONE

I dipendenti che decidono di aderire ad un fondo di previdenza completare non sono obbligati ad aderire con una contribuzione obbligatoria, ma possono destinare solo il TFR maturando dal 1° gennaio 2007

TFR IN AZIENDA

E’ possibile mantenere il Tfr maturando in azienda. In tal caso, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato ( Fondo Inps) per le aziende con più di 50 dipendenti.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o richiesta di anticipo del TFR sarà l’azienda a liquidare il Tfr al dipendente per conto dell’INPS

 

TFR AI FONDI

Le anticipazioni del TFR dovranno essere richieste direttamente al fondo di iscrizione

 

                                            

 

 

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