Cosa succede se la lavoratrice madre da le dimissioni entro il primo anno di vita del bambino? Diritto al mancato preavviso e alla Naspi, vediamo come.

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) ha previsto numerose tutele a favore della madre e del padre lavoratori.

Per cominciare le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Cosa prevede la normativa:

è vietato il licenziamento:

  • ·Della lavoratrice dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
  • ·Del padre lavoratore che fruisce al posto della madre del congedo di paternità, fino al compimento di un anno di età del bambino o che ha usufruito del congedo di paternità
  • Nel caso di adozione o affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare

Le uniche eccezioni a questi divieti si hanno in caso di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività aziendale, mancato superamento del periodo di prova.

DIMISSIONI ENTRO IL PRIMO ANNO DEL BAMBINO

 dimissioni entro il primo anno del bambino

 

 

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, (vedi sopra) la mamma o il papà  hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali analoghe a quelle previste in caso di licenziamento ed inoltre non è tenuta ad assolvere il preavviso. In altre parole la lavoratrice avrà diritto:

  • ·al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso;
  • ·alla percezione della Naspi (il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, al versamento del ticket di licenziamento).

È opportuno ricordare che devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio (ITL):

  • ·la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza;
  • ·la risoluzione consensuale del rapporto o le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

In assenza di convalida il licenziamento è nullo.