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ott122011

LA CONCILIAZIONE NON È PER LE DONNE

Pubblicato da  bimbinvacanza il 22.13 categoria Mondo Lavoro

A partire dal 1° gennaio 2012 l’età pensionabile delle donne del pubblico impiego sarà equiparata adonna e lavoro quella degli uomini, cioè 65 anni. Quando ha approvato questa misura, nel giugno scorso, il governo ha assicurato che le risorse risparmiate, 4 miliardi nell’arco di 10 anni, sarebbero andate ad un Fondo strategico destinato a finanziare politiche per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Il pensionamento anticipato per le donne funzionava come una sorta di compenso per il lavoro prestato tra le mura domestiche, non rintracciabile nella storia contributiva, e il governo avrà pensato di poter sostituire quella concessione con un’altra: al posto di qualche anno di lavoro in meno, maggiori servizi per ridurre la propria presenza in casa – per monetizzare quell’impegno, per delegarlo ad altri, ad altre, alle migranti in particolare – e per lavorare di più fuori.

Peccato che la Finanziaria 2010 e la Legge di Stabilità 2011 abbiano già sottratto da quei risparmi 362 milioni di euro per coprire debiti di Comuni e Sanità pubblica e che il Fondo strategico non figuri nel recente Piano Nazionale di Riforma.

Per questo motivo 24 associazioni, tra cui Diversamente occupate, hanno promosso un appello per fare pressione sul governo e vincolarlo al rispetto dell’impegno preso.

E’ un inizio. Sappiamo comunque che i problemi non si risolveranno semplicemente con il recupero di quelle risorse.

La contraddizione tra la finzione di una cittadinanza neutra, uguale per uomini e donne, e l’emergere ogni volta del ruolo storico di depositarie del futuro della specie ritorna sempre a galla.

Una volta equiparate agli uomini nell’età pensionabile e nella capacità di produrre, perché la riproduzione e la cura dovrebbero essere, invece, faccenda esclusivamente nostra? E si può davvero risolvere tutto con uno scambio di concessioni, prima qualche anno in meno di lavoro, oggi l’essere individuate come destinatarie di supporti dallo Stato?

Non possiamo continuare a pensare la cittadinanza girando intorno, e continuamente evitando, questo nodo, che è poi il punto essenziale da interrogare per capire i rapporti tra i sessi nella società. E’ il nodo che sta dietro l’organizzazione dei nostri tempi di lavoro, ormai estendibili all’infinito proprio perché trascurano la questione di come si sostengono i corpi. E’ il mascherare l’impossibilità di rimuovere l’esperienza della cura - quella ricevuta o da ricevere e quella che offriremo ad altri – dalle nostre vite di donne e di uomini.

Non si pensi che non riconosciamo l’importanza di questi strumenti e quanto cambia avere o non avere un asilo nido pubblico, i soldi per una baby sitter o per l’assistenza ad un anziano. Lo sappiamo bene. Ma non abbiamo più voglia di sentir dire che un partito, un governo, un’amministrazione sono amici delle donne perché propongono politiche per la conciliazione: la conciliazione non è per le donne, la conciliazione serve a tutti.

Fonte: www.imprendium.it

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ott032011

Assegni per il nucleo familiari per i figli maggiorenni

Pubblicato da  Bimbinvacanza il 8.00 categoria Mondo Lavoro

Euro-banconoteMolte volte fra i commenti ci viene chiesto se possono essere richiesti gli assegni familiari anche per figli maggiorenni. La risposta è si se si è in presenza di un nucleo familiare numeroso e i figli in questione hanno fra i 18 e i 21 anni e sono studenti o apprendisti, ma vediamo di affrontare più nel dettaglio la questione.

Con la Circolare numero 13 del 12-1-2007 l’INPS ha attuato l’Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con tale legge oltre a rivedere i vari livelli di reddito sono state introdotte varie novità, tra le quali la possibilità di richiedere gli ANF anche per figli che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 21 anni, ma solo a determinate condizioni.

Quando si possono richiedere e per chi

Solo per le famiglie numerose, così come indicato dalla legge, è stata prevista la possibilità di richiedere l’assegno per il nucleo familiare anche per i figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti.

Come procedere

Il primo passo da compiere è far riconoscere il proprio nucleo come numeroso, cioè composto da almeno 4 figli o equiparati che non hanno ancora compiuto 26 anni. Per fare questo l’INPS ha messo a disposizione il modello ANF/NN (seguite il link della fonte e trovate il modello) che non è altro che un’autocertificazione della propria situazione familiare. N.B. Al posto dell’autocertificazione si possono comunque presentare altresì il certificato di frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contratto di apprendistato

Il secondo passo è compilare il modello ANF42 (lo trovate a fondo pagina), cioè il modello che l’INPS ha previsto per richiedere l’autorizzazione ad includere nel proprio nucleo determinati familiari, in questo caso figli maggiorenni.

Questi due modelli, compilati in ogni parte, vanno presentati, corredati del Documento d’identità del richiedente, ad uno sportello INPS di propria competenza territoriale.

Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’INPS, il richiedente può compilare il modello ANF/DIP, allegando l’autorizzazione dell’INPS e presentarla al Datore di Lavoro, che è tenuto quindi a pagare gli assegni familiari anche per i suddetti familiari. Ovviamente potranno essere chiesti anche gli assegni familiari arretrati.

Allo stesso modo, chi richiede gli Assegni direttamente all’INPS, ad esempio gli iscritti alla gestione separata o coloro che percepiscono la disoccupazione o la mobilità (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP.) dovranno allegare direttamente alla domanda i modelli di cui ai punti 1 e 2 della presente guida.

Figli di età compresa tra  18 e 21 anni purché studenti o  apprendisti

Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso. Cioè nel nucleo in questi casi saranno conteggiati anche loro ma solo per poter dire che si tratta di nucleo familiare numersoso, ma non si potranno richiedere per loro gli ANF ne si dovrà indicare il loro eventuale reddito.

Con il venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

fonte: lavoroediritti.com

autore: Antonio Maroscia

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set132011

Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”

Pubblicato da  Consulente on line il 13.00 categoria Mondo Lavoro

Il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con  l’INPS una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione.

A chi si rivolge:

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

a.    età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

b.    essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;

c.    essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

-      lavoro subordinato a tempo determinato

-      lavoro in somministrazione

-      lavoro intermittente

-      lavoro ripartito

-      contratto di inserimento

-      collaborazione a progetto o occasionale

-      lavoro accessorio

-      collaborazione coordinata e continuativa.

 

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, in caso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale per il datore di lavoro.

 

Procedimento di iscrizione alla Banca dati

 www.inps.it, seguendo il seguente percorso:

L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS

 

“al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.

Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.

Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori  e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù  www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

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gen142011

Congedi Parentali - Permessi per Mamma e Papà che lavorano

Pubblicato da  Consulente on line il 14.51 categoria Mondo Lavoro

Di seguito riassumiamo la legge sui Congedi Parentali

Innanzitutto, la nuova legge ha stabilito che:family1

a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternità;

c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

Divieto di licenziamento:La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. E’ obbligatorio tuttavia, per le donne comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato.
Le dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino devono essere convalidate presso la Direzione Provinciale del lavoro. (Sono escluse da tale norma le colf. Il divieto, inoltre non si applica nei casi di licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine).

Controlli pre-natali: Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.Per la fruizione dei permessi  le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Guarda e scarica un prospetto esemplificativo

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nov132010

Riposi e Permessi giornalieri ... quando spetta l'allattamento al PAPA'?

Pubblicato da  consulente on line il 16.19 categoria Mondo Lavoro

71219sb10068579j-001 Riassumiamo l'art. 40 del D.Lgs 151/2001:

1.  Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3.  I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

In pratica la lettera circolare del Ministero del Lavoro, riconosce nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" anche la mamma CASALINGA, in quanto individua il padre lavoratore beneficiario dei permessi per la cura del neonato in tutti i casi in cui la madre, che non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente, sia comunque, impegnata in attività che necessariamente possono distoglierla dalla cura del neonato.

Alla luce di queste nuove precisazioni, anche il papà ha diritto a fruire del permessi di ALLATTAMENTO anche nell'ipotesi in cui la mamma svolga lavoro CASALINGO.

Riferimenti: Lettera Circolare B/2009 Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali.

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